Razionalizzazione spese di funzionamento

La legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008) prevede all’art.2 comma 594 le seguenti disposizioni:
594. ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, adottano i piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
  1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
  2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
  3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
 
Nei piani di cui alla lettera a) del co. 594, vanno indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, forme di verifica, anche a campione del corretto utilizzo delle relative utenze (v. comma 595).
            Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano deve essere corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la congruenza della operazione in termini di costi e benefici (v. comma 596).
            Detti piani devono essere resi pubblici con le modalità di cui all’art. 11 del D.lvo 20/3/2011 n. 165 e dell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione digitale (sui siti web istituzionali delle P.A.) (v. comma 598).
            Le amministrazioni trasmettono poi a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente (v. comma 597).
 
 
            Con particolare riferimento al contenimento delle spese relative all’utilizzo delle risorse di cui alla lett. b) dell’art. 2 co. 594 della Legge Finanziaria 2008, l’art. 6 co. 14 del D.L. n.78 del 31/5/2010, integrando la materia, ha poi previsto che: “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche […], non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta per l’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi […].
 
            Inoltre, la legge n.228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013), all’articolo 1, comma 143, ha sancito che: “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture”.
Descrizione
RELAZIONE FINALE ANNO 2019 (2.31 MB)
Inserita il 11/07/2020
Modificata il 11/07/2020
RELAZIONE FINALE ANNO 2018 (2.24 MB)
Inserita il 30/10/2019
Modificata il 30/10/2019
PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2018/2020 (1.51 MB)
Inserita il 30/10/2019
Modificata il 30/10/2019
torna all'inizio del contenuto